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Lezione 1: aspetti legali e commerciali dell’emergenza Coronavirus

Cominciamo subito descrivendo gli aspetti più spinosi e più preoccupanti di questa emergenza.

Da un lato, è necessario fare chiarezza rispetto ai provvedimenti legali adottati dal governo, atti ad arginare la diffusione del contagio, spesso contraddittori, che certamente non hanno contribuito a rassenerare il clima generatosi intorno a questa emergenza. Ma veniamo subito al dunque, alla prima domanda che certamente starà tormentandoVi più di ogni altra:

 

Posso lavorare?

Cominciamo col dire che in questi giorni ci sono diverse fonti normative, di origine governativa e locale che sono andate in qualche modo a colpire il settore del florovivaismo. Tuttavia, l’attività lobbistica (nel senso buono del termine, intesa come “gruppi di interesse creatisi intorno ad interessi commerciali di settore”), esercitata da  associazioni quali Coldiretti, Agrinsieme, e Cia, hanno fatto riconsiderare ai governi alcune misure dapprima adottate in modo piuttosto indiscriminato, e successivamente definite in modo più selettivo, allo scopo di permettere un il funzionamento organico -almeno minimo del nostro settore. Resta tuttavia ancora molta confusione sull’argomento, generata sopratutto da fonti discordanti collocate a livelli gerarchici differenti. Sebbene la norma nazionale, in linea teorica, debba prevalere su quell regionale, il principio specialistico derivante dalle competenze delegate dallo stato centrale alle regioni, ammette che queste possano assumere un aspetto preminente. Eviteremo in questa sede ogni possibile ragionamento di carattere costituzionale, che andrebbe effettuato a partire dall’Art. 1 della Costituzione, nell’augurio che queste norme, trovino una omogenea applicazione sui territori regionali. Ma veniamo al punto.

 

Le norme consentono l’attività di produzione e distribuzione floro-vivaistica, fatta eccezione per le attività di manutenzione del verde e la vendita al dettaglio.

 

Anche con un attenta lettura delle norme emanate nell’ambito dell’emergenza CoronaVirus, si pongono molteplici dubbi di carattere interpretativo e non risulta chiara la possibilità di vendere, anche attraverso una differente organizzazione delle operazioni di vendita, merce al dettaglio nell’ambito floro-vivaistico, in particolare:

Estratto DCPM 22 Marzo 2020

a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L’elenco dei codici di cui all’allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze; 

c) le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;

 

In questo dubbio contesto si colloca anche l’intervento del ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, che ammette peraltro l’esistenza di norme contraddittorie fra Stato-regioni e Comuni, invitando, a verificare tali possibilità presso il proprio comune, onde evitare problemi di carattere interpretativo. Vi riportiamo un estratto del post pubblicato poco fa su Facebook ed il testo integrale, e che vi invitiamo a leggere con molta attenzione:

 

 

Ciò nonostante, la risposta al quesito data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che è la stessa autorità che ha emanato il Decreto, è chiara e netta: sì, la vendita anche al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso e fertilizzanti è consentita su tutto il territorio nazionale o almeno dove non prevalga una norma locale, indipendentemente dal codice Ateco.

Vi invito quindi a rivolgervi ai funzionari del vostro Comune mostrando la FAQ della Presidenza del Consiglio per provare a superare le naturali resistenze, dovute anche solo ad una comprensibile prudenza, che dovessero sorgere.

 

 

 

Il ministro, ammettendo i problemi interpretativi e burocratici sorti in seno alle differenti norme emanate da molteplici organi sulla medesima materia, invita in ultimo a verificare presso il proprio comune possibilità e modalità di commercializzazione di tali generi, eventualmente appellandosi mediante le stesse F.A.Q da lei citate.

Non risulta definitivamente chiaro dunque, nemmeno agli stessi ministri competenti, se e come tale attività, definita di primaria importanza, debba proseguire, demandando al cittadino stesso l’onere di trovare chiarezza interpretativa. 

 

Fonti Normative

DCPM 22 Marzo 2020 e allegato 1

Modifiche al  decreto del 22 Marzo 2020 – Decreto 25 Marzo

Regione Lombardia

Ordinanza Regione Lombardia nr. 514 

ALLEGATO 1.pdf 

ALLEGATO 2.pdf 

Ordinanza Regione Lombardia nr. 515 

ORDINANZA_517_MODIFICA_DELL_ORDINANZA_515_del_22_marzo+2020 

 

 

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